Fondo nazionale

Articolo 20 


1. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del trattato sul funziona­mento dell'Unione europea, gli Stati membri agevolano l'istituzione di strumenti finanziari, o il ricorso a quelli esistenti, per misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a mas­simizzare i vantaggi di molteplici canali di finanziamento.

(...)

4. Gli Stati membri possono istituire un fondo nazionale per l'efficienza energetica, destinato a sostenere iniziative nazionali in materia di efficienza energetica.

5. Gli Stati membri possono autorizzare a soddisfare gli ob­blighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, tramite contributi an­nuali al fondo nazionale per l'efficienza energetica di un im­porto corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.

6. Gli Stati membri possono prevedere che le parti obbligate possano adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 7, para­grafo 1, versando annualmente al fondo nazionale per l'efficienza energetica un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.

7. Gli Stati membri possono usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di meccanismi di finanziamento innovativi per concretizzare l'obiettivo di cui all'articolo 5 di migliorare la prestazione energetica degli edifici.

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