Obiettivi di efficienza

Articolo 3


1. Ciascuno Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di ener­gia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica. Gli Stati membri notificano tali obiettivi alla Commissione conformemente all'articolo 24, paragrafo 1 e all'allegato XIV, parte 1. All'atto della notifica gli Stati membri esprimono tali obiettivi anche sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel
2020 e precisano come, e in base a quali dati, sono stati effet­tuati i calcoli.

Nel definire tali obiettivi gli Stati membri tengono conto:

a) del fatto che nel 2020 il consumo energetico dell'Unione non deve essere superiore a 1474 Mtoe di energia primaria o non superiore a 1078 Mtoe di energia finale;

b) delle misure previste dalla presente direttiva;

c) delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio energetico a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE; e

d) di altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello di Unione.

Nel definire tali obiettivi gli Stati membri possono tenere conto anche delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria quali:

a) le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficienti in termini di costi;

b) l'evoluzione e la previsione del PIL;

c) le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia;

d) lo sviluppo di tutte le fonti di energie rinnovabili, l'energia nucleare, la cattura e lo stoccaggio del carbonio; e

e) le azioni intraprese in fasi precoci.


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