Edifici pubblici

Articolo 5 


1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, cia­scuno Stato membro garantisce che dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

La quota del 3 % è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 500 mq di proprietà del governo centrale dello Stato membro interessato e da esso occupati che, al 1° gennaio di ogni anno, non soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. Tale soglia è portata a 250 mq a partire dal 9 luglio 2015.

Se uno Stato membro estende l'obbligo di ristrutturare ogni anno il 3 % della superficie coperta totale degli edifici alla su­perficie coperta degli edifici di proprietà di servizi amministrativi o da essi occupati ad un livello inferiore a quello del governo centrale, la quota del 3 % è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile totale supe­riore a 500 mq e, a partire dal 9 luglio 2015, superiore a 250 mq, di proprietà del governo centrale e di detti servizi amministrativi dello Stato membro interessato e da essi occupati che, al 1° gennaio di ogni anno, non soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'ar­ticolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

Nell'attuare misure per la ristrutturazione globale degli edifici del governo centrale conformemente al primo comma, gli Stati membri possono scegliere di considerare l'edificio come un insieme comprendente l'involucro dell'edificio, le attrezzature, il funzionamento e la manutenzione.

Gli Stati membri dispongono che le misure di efficienza ener­getica siano destinate prioritariamente agli edifici del governo centrale con la più bassa prestazione energetica, laddove ciò è efficiente in termini di costi e tecnicamente possibile.

(...)

7. Tenendo in debito conto le rispettive competenze e l'as­setto amministrativo, gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, anche a livello regionale e locale, e gli organismi di diritto pubblico competenti per l'edilizia sociale, a:

a) adottare un piano di efficienza energetica, autonomo o nel quadro di un piano ambientale più ampio, che contenga obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di effi­cienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esem­plare degli edifici delle amministrazioni centrali di cui ai paragrafi 1, 5 e 6;

b) instaurare un sistema di gestione dell'energia, compresi audit energetici, nel quadro dell'attuazione di detto piano;

c) ricorrere, se del caso, alle società di servizi energetici e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le ristrut­turazioni e attuare piani volti a mantenere o migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.

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