giovedì 20 dicembre 2012

Via libera all'installazione di caldaie a condensazione con scarico a parete


Il 13 dicembre 2012 è stato definitivamente approvato il decreto-legge n.179, del 18 ottobre 2012 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", che con la modifica dell'art. 5, comma 9 del D.P.R. 412/93, consentirà una maggiore diffusione degli scarichi a parete.

La modifica introdotta, prevede una deroga all’obbligo per gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari, di collegamento ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

Infatti, qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni.

In pratica, nel caso vengano installati apparecchi a condensazione appartenenti alla classe di NOx meno inquinante, sarà possibile non adempiere all’obbligo di scarico a tetto salvo rispettare comunque le distanze indicate dalla UNI 7129 e successive integrazioni (distanze dei terminali da balconi, finestre, aperture di aerazione/ventilazione, piano di calpestio, etc.).

Quindi nei casi molto comuni, di distacco dell'utenza singola da un impianto di riscaldamento centralizzato, nelle trasformazioni da centralizzato ad autonomo e nelle ristrutturazioni degli impianti autonomi di uno stesso edificio, utilizzando caldaie a condensazione a basso NOx, sarà possibile derogare dall’obbligo di scarico a tetto.

Con questa importante eccezione, si favorisce l'applicazione delle tecnologie più performanti, con un impatto minore sull'ambiente e che favoriscono l'efficienza energetica degli edifici.

Un ulteriore passo quindi, verso l'allineamento agli altri Paesi Europei che già hanno attuato tali semplificazioni secondo le direttive della Commissione Europea.

Nel testo del decreto inoltre, non si fa più riferimento alle disposizioni legislative delle diverse amministrazioni locali, per cui le nuove direttive varranno incondizionatamente su tutto il territorio nazionale.

Il testo del decreto-legge n.179 del 18/10/2012, coordinato con la legge di conversione n.221 del 17/12/2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.294 del 18/12/2012.

La modifica all'art.5, comma 9, del D.P.R n.412 del 26/08/1993, è presente nella Sezione X, al punto n.53 dell'art. 34.

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